file:///C:/Users/Dott.%20Carmine/Downloads/googlec2eada4b758b0748%20(1).html Dr. Carmine Capasso Otorino Bari: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2007, n. 1657 Legge 27.12.2006, art. 1, comma 565. Piano di stabilizzazione del personale precario

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venerdì 22 aprile 2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2007, n. 1657 Legge 27.12.2006, art. 1, comma 565. Piano di stabilizzazione del personale precario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 ottobre 2007, n. 1657
Legge 27.12.2006, art. 1, comma 565. Piano di stabilizzazione
del personale precario in servizio
presso le Aziende Sanitarie e degli IRCCS pubblici
in applicazione dell’art. 30 della Legge regionale
16.04.2007, n. 10. Criteri applicativi.
L'Assessore alle Politiche della Salute, Dr.
Alberto Tedesco, sulla base dell'istruttoria espletata
da Responsabile della P.O. "Contrattazione -
Controllo atti dotazione organica delle Aziende
Sanitarie" e confermata dal Dirigente del Settore
Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce
quanto segue:
Il comma 565 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006 n. 296 (finanziaria 2007) ha previsto per gli
enti del Servizio Sanitario Nazionale quanto segue:
- lett. a): le spese del personale per gli anni 2007-
2008 e 2009 a lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell'IRAP, deve corrispondere
a quello dell'anno 2004 diminuito dell'
1,4%.
Al fine della determinazione della spesa dei personale
2004 devono essere considerate anche le spese
per il personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato, con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa o che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
Inoltre, le Aziende Sanitarie della Regione nel
determinare la spesa del personale anno 2004 devono
tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 23
della 1.r.26/2006.
- lett. b) le spese di personale sono considerate al
netto per l'anno 2004 delle spese per arretrati per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro e
per ciascuno degli anni 2007-2008 e 2009 delle
spese derivanti dai rinnovi contrattuali collettivi
nazionali di lavoro. Sono esclusi dalla spesa del personale
sia per l'anno 2004 sia per gli anni 2007-2008
e 2009 quelle a totale carico di finanziamenti comu19612
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 152 del 25-10-2007
nitari o privati e quelle derivanti da assunzioni a
tempo determinato o da contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti
di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12 bis del
D.lgs 502/92 e s. m.
- lett. c) gli enti del Servizio Sanitario Nazionale
per il conseguimento degli obiettivi di contenimento
della spesa di cui alla lettera a) devono
procedere a:
1) individuare la consistenza organica del personale
dipendente a tempo indeterminato in servizio
alla data del 31.12-2006 e la relativa spesa,
2) individuare la consistenza organica del personale
in servizio alla stessa data a tempo determinato,
con contratto di collaborazione coordinato e
continuativa o con altre forme di lavoro flessibile
o con convenzione e la relativa spesa.
3) predispone un programma annuale di revisione
delle predette consistenze finalizzato alla riduzione
della spesa complessiva di personale.
Nell'ambito dei suddetti adempimenti e nel
rispetto degli obiettivi di contenimento della
spesa del personale, le regioni possono valutare
la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro
già coperte da personale precario in posizioni
di lavoro dipendente a tempo indeterminato sulla
base degli indirizzi e principi desumibili dalle
disposizioni di cui ai commi da 513 a 543.
Per quanto sopra, la Regione Puglia ha espresso la
propria volontà di procedere alla stabilizzazione del
personale precario in servizio presso le Aziende
Sanitarie e gli IRCCS pubblici e a tal proposito ha
previsto all'art. 30 della l.r. 16.4.2007 n. 10 che la
Giunta Regionale entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, deliberi un piano per la
suddetta stabilizzazione utilizzando i criteri e le
indicazioni contenute dalla legge finanziaria.
Al fine di dare concreta attuazione alle suddette
disposizioni, è stata avviata un'indagine presso le
Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici finalizzata
ad acquisire i dati relativi a:
- spesa del personale anno 2004 valorizzata ai
sensi dell'art. 23 della l.r. 26/06
- spesa del personale anno 2006
- numero dei posti coperti da personale a tempo
determinato o con altre tipologie di incarico e
relativo costo, distinto per profilo professionale
- numero dei posti vacanti residui, disponibili per
la stabilizzazione, distinto per profilo professionale.
I dati trasmessi dalle Aziende sono riportati nell'allegato
A) a fame parte integrante dei presente
schema di provvedimento.
Si ritiene che le Aziende Sanitarie e gli IRCCS
pubblici possano avviare il processo di stabilizzazione
di cui al comma 565 dell'art. 1 della L. 296/06
nel rispetto della riduzione della spesa del personale
anno 2007-2008-2009 nella misura dell' 1.4% per
anno, calcolato sulla spesa del personale anno 2004
così come previsto dal medesimo articolo nonché
nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in
attuazione del protocollo d'intesa Stato-regioni del
23.3.2005
La suddetta riduzione per l'Azienda BAT deve
essere calcolata nella misura dello 0,4% sulla spesa
del personale 2006, in virtù delle disposizioni di cui
alla lett.c) del comma 1 dell'art. 23 della l.r. 26/06.
Le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici adottano
il programma di stabilizzazione del personale
che dovrà trovare applicazione nell'arco della legislatura,
in analogia a quanto previsto dall'Intesa sul
lavoro pubblico e sulla riorganizzazione della
Amministrazione Pubblica del 6 aprile 2007 richiamata
dalla circolare del Ministro per le Riforme e le
Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni n. 7
del 30 aprile 2007 riguardante le direttive sull'applicazione
dei commi relativi alla stabilizzazione.
Il suddetto programma dovrà essere predisposto
sulla base dei presupposti e requisiti fondamentali,
quali:
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 152 del 25-10-2007 19613
- profilo professionale non dirigenziale
- vacanza del posto nella dotazione organica
vigente
- contenimento della spesa prevista dalle leggi
finanziarie nazionali e regionali.
Nel caso in cui i posti vacanti siano inferiori al
numero di personale da stabilizzare, le Aziende
modificheranno la dotazione organica prioritariamente
mediante la trasformazione di posti ad invarianza
della spesa e secondo le modalità e le procedure
di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.
3286 del 31.7.1998.
Detto provvedimento, accompagnato da una relazione
del Collegio dei Revisori che attesti il rispetto
del contenimento della spesa e dell'equilibrio economico-
finanziario, deve essere trasmesso al
Settore competente dell'Assessorato alle Politiche
della Salute, al fine del monitoraggio dell'attuazione
del programma.
Il provvedimento relativo al programma di stabilizzazione
deve essere predisposto su base quadriennale
ed essere inserito nei piani annuali del fabbisogno
di personale, da allegare al bilancio di previsione
sottoposto al visto di congruità da parte della
Regione. L'andamento del programma anche dal
punto di vista finanziario sarà oggetto di valutazione
annuale in sede di controllo del bilancio consuntivo.
Sulla base del suddetto piano quadriennale e
annuale, le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici
provvedono ad emanare appositi avvisi di selezione
che in coerenza con i principi sanciti dal comma 3
dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001 in tema di pubblicità,
trasparenza e pari opportunità, devono essere
pubblicati sul BURP.
Detti avvisi devono essere distinti per profilo professionale,
con l'indicazione dei posti disponibili a
cui possono partecipare i dipendenti a tempo determinato,
in servizio alla data di adozione del presente
provvedimento, presso l'Azienda Sanitaria e
l'IRCCS pubblico che bandiscono l'avviso, in possesso
dei seguenti requisiti:
a) possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno.
E'possibile derogare a tale requisito
esclusivamente per il personale assunto sulla
base di procedure che prevedevano al tempo titoli
di studio diversi;
b) assunzione mediante procedura selettiva di natura
concorsuale (concorso pubblico, avviso pubblico):
rientrano in questa categoria anche coloro
i quali sono soggetti alla normativa di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) assunzione in assenza di procedura selettiva
d) anzianità di servizio di almeno tre anni anche
non continuativi o in alternativa:
- anzianità di servizio di almeno tre anni da conseguire
nell'arco del quadriennio 2007-2010 o in
alternativa:
- anzianità di servizio di almeno tre anni anche
non continuativa conseguita nel quinquennio anteriore
alla data di adozione del presente provvedimento.
Al fine del computo dell'anzianità di servizio per
l'accesso alla selezione è valutabile anche quello
prestato presso tutte le Aziende Sanitarie della
Regione.
Possono partecipare anche coloro che pur non
essendo in servizio alla data di adozione del presente
provvedimento, abbiano svolto presso l'Azienda
Sanitaria e 1'IRCCS pubblico che bandiscono l'avviso,
almeno un anno di incarico a tempo determinato
e che abbia comunque maturato un'anzianità di
servizio di almeno tre anni anche non continuativi
nel quinquennio anteriore alla data di adozione del
presente provvedimento anche presso altre Aziende
Sanitarie ed IRCCS pubblici della Regione.
Il personale in possesso dei requisiti di cui alle
lett. a) b) e c) che si trovi in una delle condizioni
riportate nella lettera d) e i soggetti di cui al paragrafo
precedente, dovranno essere inclusi in un elenco,
predisposto sulla base dei seguenti punteggi:
19614 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 152 del 25-10-2007
- anzianità di servizio presso l'azienda che bandisce
l'avviso -punti i per anno o frazione superiore
a sei mesi
- anzianità di servizio presso altre aziende della
regione -punti 0,50 per anno o frazione superiore
a sei mesi
- altri titoli professionali e di studio: sono valutati
i titoli professionali e di studio, fatta eccezione di
quello richiesto per l'accesso, tenuto conto dell'attinenza
dei titoli con il profilo professionale
da coprire - massimo punti 1.
Per il personale assunto in assenza di procedure
selettive di natura concorsuale, inserito nel suddetto
elenco le Aziende Sanitarie e gli IRCCS devono
subordinare l'assunzione definitiva al superamento
di una procedura interna disposta secondo le modalità
di cui all'art. 30, comma 2, della 1.r.26/06.
Il suddetto elenco resta valido fino al completamento
del processo di stabilizzazione.
Al personale in servizio presso le Aziende
Sanitarie e gli IRCCS pubblici, destinatario della
stabilizzazione, fino alla stipula del contratto a
tempo indeterminato, viene prorogato il contratto in
essere a tempo determinato. (comma 519)
Definito il programma di stabilizzazione sopra
citato, le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici,
nell'ambito della disponibilità residua dei posti e nel
rispetto dei criteri e presupposti indicati dal presente
provvedimento indicono nuovo avviso con le
stesse modalità e procedure sopra descritte al quale
possono partecipare coloro che pur in possesso dei
requisiti sopra riportati non hanno potuto usufruire
della stabilizzazione nell'Azienda Sanitaria o
nell'IRCCS pubblico presso i quali prestano o
abbiano prestato servizio.
I candidati appartenenti a quest'ultima tipologia
devono presentare domanda ad una sola Azienda
Sanitaria della Regione
Gli elenchi sono validi fino al completamento del
processo di stabilizzazione.
Nei limiti economico-finanziari, di cui alla lett. a)
del comma 565 dell'art. i della L.296/2006 nonché
nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in
attuazione del protocollo d'intesa Stato?regioni del
23.3.2005 e in presenza di residui posti vacanti
rispetto al suddetto programma di stabilizzazione, le
Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono a
stabilizzare il personale con il quale abbiano stipulato
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
e che abbia raggiunto almeno un anno di
collaborazione alla data di adozione del presente
provvedimento, riservando allo stesso una quota del
60% nelle procedure concorsuali bandite ai sensi del
DPR 220/01.
Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) pubblici "Giovanni Paolo II" di
Bari e "S. de Bellis" di Castellana Grotte, procedono
alla stabilizzazione del personale non dirigenziale,
comunque assunto nell'ambito delle attività di
ricerca. Per la stabilizzazione del suddetto personale
il costo è sostenuto anche con il fondo costituito
ai sensi dell'art. 1 comma 520 della Legge
296/2006.
Nelle more della conclusione dell'intero processo
di stabilizzazione, le Aziende limiteranno il ricorso
alle assunzioni a tempo determinato ad eccezione di
quelle effettuate per l'attuazione di progetti con
finanziamenti finalizzati.
Inoltre per i profili professionali del compatto,
oggetto del processo di stabilizzazione, le Aziende
Sanitarie e gli IRCCS pubblici non possono procedere
ad indire e/o proseguire
procedure concorsuali ovvero ad utilizzare le graduatorie
di concorsi già espletati per la copertura dei
posti vacanti da destinare all'attuazione del suddetto
processo.
Le procedure concorsuali espletate in applicazione
dell'art. 12 della l.r. 12/05 modificato dall'art.2
della Lr. 14/05 per le quali, alla data del presente
schema di provvedimento, non siano state approvate
le graduatorie sono sospese sino a conclusione
delle procedure di stabilizzazione. Successivamente
le procedure concorsuali possono essere riprese
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 152 del 25-10-2007 19615
ovvero possono essere utilizzate le graduatorie già
approvate, esclusivamente in presenza di residui
posti vacanti e nei limiti economico finanziari previsti
dalle leggi nazionali e regionali citate.
I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie insistenti
nel territorio delle Province di Bari e Barletta-
Andria e Trani, in applicazione dell'art. 20 commi 5
e 6 della l.r. 20/2005 e della deliberazione di Giunta
Regionale n. 279/06, destinano una percentuale,
nell'ambito del 10% dei posti vacanti, finalizzati al
processo di stabilizzazione, ai lavoratori in mobilità,
già dipendenti delle Aziende Sanitarie private della
Regione, che siano inseriti nelle graduatorie approvate,
ai sensi dei citati commi 5 e 6 ovvero a seguito
di una procedura selettiva espletata con i criteri e
le modalità previste dal:
1) comma 4, art. 4 della l.r. n.20/06 - deliberazione
di G.R. n. 279/06 per la categoria di personale
per l'accesso alla quale è richiesto il solo titolo di
studio della scuola secondaria inferiore;
2) comma 2, art. 30 della l.r. n. 26/06 per le altre
categorie del personale del comparto.
E' escluso dall'intero processo di stabilizzazione il
personale utilizzato mediante contratti con Agenzie
di somministrazione in quanto gli stessi, effettuando
temporaneamente la propria prestazione lavorativa,
risultano dipendenti dell'agenzia stessa ad eccezione
del personale di cui all'art. 10 comma 3, della l.r.
39/06, in quanto rientrante nella fattispecie individuata
al secondo punto della lett. d).
Il presente schema di deliberazione è stato sottoposto
al confronto con le OO.SS. di categoria in
applicazione del Protocollo d'intesa sul sistema
delle relazioni sindacali di cui alla deliberazione di
Giunta Regionale n. 1974 del 28.12.2005.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.
28/01 e s.m.i.
Dal presente provvedimento non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale.
L'assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate , propone alla
Giunta regionale l'adozione del conseguente atto
finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.
Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.
4, comma 4, lett.k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta
dell'Assessore alle Politiche della Salute;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile della P.O. dell'uff.
1 e dal Dirigente del Settore Assistenza
Ospedaliera e Specialistica;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di disporre, ai sensi dell'art. 30 della 1.r. 16 aprile
2007 n. 10, che le Aziende Sanitarie e gli
IRCCS pubblici avviino, secondo le modalità, le
procedure e i criteri in narrativa esposti e quivi
interamente riportati a farne parte integrante e
sostanziale, il processo di stabilizzazione del
personale precario nei limiti economico-finanziari
previsti dall'art. 1, comma 565 della legge
finanziaria n. 296/06 e nel rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica in attuazione del protocollo
d'intesa Stato-regioni del 23.3.2005;
- di stabilire che le suddette Aziende Sanitarie ed
IRCCS pubblici adottino il relativo piano di stabilizzazione
e lo trasmettano al Settore
Assistenza Ospedaliera e Specialistica
dell'Assessorato alle Politiche della Salute;
- di pubblicare il presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
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19632 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 152 del 25-10-2007
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