file:///C:/Users/Dott.%20Carmine/Downloads/googlec2eada4b758b0748%20(1).html Dr. Carmine Capasso Otorino Bari: aprile 2011

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sabato 30 aprile 2011

La Gazzetta del Mezzogiorno.it | «Oria, candidato sindaco non può usare la sua auto per propaganda elettorale»

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venerdì 22 aprile 2011

Ah Nichi, ma che stai a di’? - [ Il Foglio.it › La giornata ]

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SENTENZA 7 febbraio 2011, n. 42 Giudizio di legittimità costituzionale art.3, comma 40 della L.R. n. 40/2007.

SENTENZA 7 febbraio 2011, n. 42


Giudizio di legittimità costituzionale art.3, comma 40 della L.R. n. 40/2007.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), promossi dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Lecce, con ordinanze del 28 aprile e 19 maggio 2009, iscritte ai numeri 231 e 232 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visti gli atti di costituzione di Schito Silvio, dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, della Regione Puglia e di Pellegrino Aldo;
udito nell’udienza pubblica del 16 novembre 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi gli avvocati Vito Aurelio Pappalepore per l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce e Luigi Volpe per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanze del 28 aprile e del 19 maggio 2009, notificate il 20 maggio e il 10 giugno 2009 ed iscritte ai numeri 231 e 232 del registro ordinanze dell’anno 2009, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia).

1.2 - La disposizione censurata nel prevedere che nel triennio 2008-2010 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono, a determinate condizioni, alla stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa con incarico a tempo determinato, dispone, tra l’altro, che “Dal 1° gennaio 2008 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici per i profili professionali, oggetto di stabilizzazione, non possono procedere ad indire ovvero proseguire procedure concorsuali ovvero ad utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all’attuazione del processo di stabilizzazione”.

2. - Il Collegio remittente, in ciascuna delle due ordinanze di rimessione (di contenuto sostanzialmente identico), premette, in fatto, di essere investito del ricorso proposto, tra l’altro, avverso la deliberazione 1° ottobre 2008, n. 1481 del Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di Lecce, avente ad oggetto l’approvazione degli avvisi pubblici relativi alla stabilizzazione del personale dirigenziale secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007, da parte di soggetti, impiegati di ruolo della medesima Asl di Lecce, che hanno partecipato al concorso per un posto da Dirigente amministrativo indetto dalla allora AUSL n. 2 di Lecce (confluita nella Asl di Lecce) e sono stati inseriti nella graduatoria dei candidati riconosciuti idonei approvata il 26 dicembre 2006, rispettivamente quale primo e secondo degli idonei non vincitori.

2.1. - Il Collegio remittente ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia n. 40 del 2007 sia rilevante ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione proposta nei due giudizi a quibus avverso un provvedimento amministrativo meramente attuativo della disposizione legislativa regionale censurata e ritiene che questa sia in contrasto con i parametri dedotti, “quanto meno nella parte in cui sancisce il divieto di utilizzazione delle graduatorie (valide ed efficaci) di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all’attuazione del processo di stabilizzazione del personale dirigenziale”.
In particolare, per il remittente, la disposizione censurata si porrebbe, anzitutto, in contrasto con l’art. 97, terzo comma, della Costituzione, in quanto, consentendo la stabilizzazione del personale dirigenziale assunto a tempo determinato dalle aziende sanitarie locali e, pertanto, consentendo la copertura da parte di questo personale così detto precario dei posti vacanti nella pianta organica a detrimento di coloro che, come i ricorrenti dei due giudizi a quibus, abbiano partecipato ad un concorso pubblico e siano in attesa di essere nominati sui predetti posti man mano che si rendono vacanti nel corso del biennio successivo alla approvazione della graduatoria in cui sono inseriti, sovvertirebbe un sistema (quello del così detto scorrimento delle graduatorie) che costituirebbe applicazione del principio costituzionale del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
Per il remittente la stabilizzazione del personale così detto precario può rappresentare “una scelta di carattere discrezionale del legislatore come misura rispondente a criteri di politica sociale e, quindi, un’ammissibile deroga al predetto principio fondamentale dell’impiego con le Amministrazioni pubbliche, ma non può arrivare a sovvertire in toto la normativa positiva vigente espressione di principi costituzionali consolidati. Il sistema del concorso pubblico, del resto”, sempre per il remittente, “è essenziale per un servizio particolarmente delicato come quello sanitario che impone l’individuazione dei più idonei attraverso il meccanismo del concorso, con una pluralità di concorrenti con il vaglio di una commissione di esperti né può essere validamente surrogato da una selezione (sia pur definiti di natura concorsuale) interamente riservata al personale precario da stabilizzare”.
L’art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia n. 40 del 2007, per il Collegio remittente, si porrebbe, inoltre, in contrasto con i principi di ragionevolezza ed imparzialità della funzione legislativa, in quanto sarebbe diretto a comprimere posizioni in atto o acquisibili a seguito di concorso pubblico.

3. - Si è costituita in entrambi i giudizi la Regione Puglia, con due memorie di contenuto sostanzialmente identico, nelle quali sostiene l’inammissibilità e l’infondatezza della questione.

3.1. - Secondo la difesa regionale, dal tenore dell’ordinanza di remissione (che, a suo dire, riterrebbe legittima la procedura di stabilizzazione dei dirigenti sanitari a tempo determinato) e alla luce della sentenza 19 gennaio 2008, n. 125 del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, Sede di Lecce, Sezione III (che ha ritenuto legittima la scelta di privilegiare la stabilizzazione di lavoratori così detti precari e ha ritenuto che il blocco dello scorrimento delle graduatorie sia un precipitato logico necessario della scelta di stabilizzazione), dovrebbe desumersi che il remittente avrebbe dubitato non della legittimità in toto della procedura di stabilizzazione ma soltanto di un suo aspetto marginale e consequenziale ovvero della legittimità del divieto di utilizzazione delle graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci. Una tale questione sarebbe, tuttavia, inammissibile, perché verrebbe domandata alla Corte costituzionale una sentenza additiva senza la prospettazione di “quale sia la congettura addittiva destinata a ricolmare il vuoto normativo denunciato”.
Secondo la difesa della Regione Puglia, posto che la disposizione regionale censurata non avrebbe un suo contenuto precettivo autonomo, ma sarebbe meramente riproduttiva della disciplina statale in materia di stabilizzazione del personale così detto precario e che costituirebbe solo “il vettore di recepimento del suggerimento statale di armonizzazione”, la questione sarebbe inoltre inammissibile, anche in quanto “priva di oggetto”, non essendo stata estesa dal remittente anche alla disposizione statale, che sarebbe l’unica ad avere un contenuto normativo sostanziale e che avrebbe abilitato le Regioni a trasferire all’interno del proprio ordinamento giuridico il predetto contenuto normativo.

3.2. - Nel merito, la difesa regionale ritiene la questione infondata sotto vari profili.
Anzitutto, la Regione Puglia sostiene che non sussisterebbe affatto l’obbligo di utilizzazione delle graduatorie esistenti per la copertura dell’organico, ma sarebbe vero piuttosto che il principio del pubblico concorso e quello dell’utilizzo delle graduatorie possono essere derogati dal legislatore, in presenza di ragionevoli circostanze, nel suo discrezionale apprezzamento della complessità e della criticità delle situazioni.
Secondo la difesa regionale, in particolare, vi sarebbe un “diritto vivente” (viene richiamata, al riguardo, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 5 luglio 2006, n. 4252) in ordine all’interpretazione dell’art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 (Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali), per il quale l’obbligo di utilizzo delle graduatone sussisterebbe solo per il conferimento di incarichi temporanei dovuti ad assenza o impedimento del titolare, mentre sarebbe ampiamente discrezionale la scelta dell’amministrazione di procedere ó meno alla copertura dei posti vacanti in organico mediante utilizzo di una graduatoria, seppure nel biennio di validità (vengono richiamate, sul punto le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione V, 10 gennaio 2007, n. 53, 18 ottobre 2002, n. 5611, 2 ottobre 2010, n. 5180, 20 marzo 2000, n. 1510).
La Regione Puglia, infine, dopo una ampia disamina della giurisprudenza costituzionale in tema di concorso pubblico (vengono richiamate le sentenze numeri 81 del 1983, 320 del 1997, 1 del 1999, 141 del 1999, 373 del 2002, 274 del 2003, 34 del 2004, 205 del 2004, 159 del 2005, e l’ordinanza n. 517 del 2002), sostiene che l’art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007 rientrerebbe “perfettamente” nella deroga di cui all’art. 97, terzo comma, Cost., “sia perché non è di certo ispirata (anzi: ciò è strutturalmente impossibile, in quanto mera ricezione di normativa statale) al fine di privilegiare predeterminati o predeterminabili destinatari, sia perché, a ben vedere, risulta priva di contenuti normativi propri, essendosi limitata a recepire nell’ambito regionale, in maniera tassativa, ipotesi già disciplinate dal legislatore statale (che, a sua volta, ha bene esplicitato la finalità di “razionalizzazione” delle strutture della P.A. interessate, e ciò anzi in manifesta attuazione del canone costituzionale del buon andamento e della imparzialità ex art. 97 Cost.)”.

4. - Si è costituita in entrambi i giudizi anche la Asl della Provincia di Lecce, con due memorie di contenuto sostanzialmente identico, nelle quali sostiene l’infondatezza della questione.
La Asl sostiene l’infondatezza della questione, anzitutto, perché non sussisterebbe alcun diritto in capo ai ricorrenti ad essere assunti, né alcun obbligo in capo all’Amministrazione di utilizzo delle graduatorie per la copertura dei posti vacanti.
Per la difesa della Asl, inoltre, non sussisterebbe alcun contrasto tra l’art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007 ed il principio del pubblico concorso, posto che la procedura di stabilizzazione prevista dal legislatore regionale richiede espressamente il superamento di una prova concorsuale, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale).
Infine, la Asl di Lecce sostiene che, anche laddove si volesse ritenere che la disciplina introdotta dalla legge regionale impugnata costituisse una deroga al principio costituzionale del concorso pubblico, di tratterebbe comunque di una deroga legittima, attese le peculiari ragioni di interesse pubblico sottese alla stabilizzazione di personale così detto precario (viene richiamata la sent. n. 363 del 2006 della Corte costituzionale, sostenendosi che dalla stessa si desumerebbe la ragionevolezza della norma censurata).
Infine, la difesa della Asl sostiene che non vi sarebbe alcuna violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. e nessuna violazione delle competenze normative statali, dato che la disciplina contestata rientrerebbe nella competenza residuale delle Regioni in materia di organizzazione dei propri uffici.

5. - Si sono costituiti in giudizio anche Silvio Schito e Aldo Pellegrino, ricorrenti dei due giudizi a quibus, ciascuno con una memoria, di contenuto sostanzialmente analogo, nella quale aderiscono agli argomenti sviluppati nell’ordinanza di remissione e, con ampio richiamo della giurisprudenza amministrativa, sostengono, in particolare, il carattere obbligatorio del ricorso alle graduatorie per la copertura dei posti vacanti nel periodo di validità delle stesse, che essi assumono discendere dall’ari, 18, comma 7, del d.P.R. n. 483 del 1997, ma vengono anche richiamati l’art. 9 della legge n. 207 del 1985 ed il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale).
Le parti costituite, inoltre, sviluppano argomenti in ordine alla illegittimità della deliberazione 23 ottobre 2008, n. 2009, con la quale la Asl ha conferito un incarico dirigenziale a tempo determinato e propongono ulteriori questioni di legittimità costituzionale.
A loro avviso, l’art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia n. 40 del 2007 si porrebbe anche in contrasto con il comma 94 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), che escluderebbe le procedure di stabilizzazione per il personale dirigente, nonché con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ed all’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), che impongono il concorso pubblico disciplinato dal d.P.R. n. 483 del 1997 per l’accesso alla dirigenza medica e per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie.
La disposizione censurata, per le parti costituite, violerebbe, oltre ai parametri dedotti dal remittente, anche l’art. 51 della Costituzione e sarebbe, infine, in contrasto con qualsiasi criterio di ragionevolezza, imparzialità e correttezza, in quanto violerebbe i principi fondamentali della preventiva predeterminazione delle piante organiche e dell’accertamento delle loro capienze.

6. - In prossimità dell’udienza pubblica del 16 novembre 2010 la Regione Puglia ha depositato in ciascuno dei due giudizi una memoria di contenuto sostanzialmente identico, nella quale prospetta ulteriori profili di inammissibilità ed infondatezza della questione e sviluppa ulteriormente gli argomenti illustrati nell’atto di costituzione.
In particolare, la difesa regionale ribadisce che, a sua avviso, la questione proposta non investirebbe la legittimità della stabilizzazione del personale dirigente, ma sarebbe limitata alla legittimità del previsto divieto di utilizzazione delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci e che tale ultima, più limitata questione, sarebbe inammissibile, giacché tesa ad un intervento addittivo indeterminato (viene invocato, sul punto, il precedente costituito dalla ordinanza n. 70 del 2009 della Corte costituzionale).
Peraltro, secondo la difesa regionale, anche laddove fosse intesa come riferita all’intera disciplina dettata dall’art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia n. 40 del 2007, la questione sarebbe nondimeno inammissibile, stante la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza di remissione sul punto.
Ulteriore profilo di inammissibilità sarebbe, poi, costituito dal richiamo effettuato dall’ordinanza di remissione all’ordinanza 2 ottobre 2008, n. 4770 con cui, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha introdotto analogo giudizio di legittimità costituzionale in ordine all’art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia). Secondo la difesa regionale il remittente avrebbe, in questo senso, effettuato una inammissibile motivazione per relationem della questione proposta.
Per la difesa regionale, inoltre, la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, atteso che la graduatoria concorsuale in cui sono inseriti i ricorrenti dei due giudizi a quibus, approvata il 21 dicembre 2006, avrebbe perso efficacia sin dal giugno 2007 (rette 2008), ai sensi dell’art. 18, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale), che fissa in diciotto mesi (e non in due anni, come avrebbe erroneamente ritenuto il remittente) il termine di validità ed efficacia delle graduatorie.
Nel merito, la difesa regionale, che richiama numerosa giurisprudenza amministrativa sul punto, ribadisce che il così detto scorrimento delle graduatorie non un “diritto di natura” e sostiene che, peraltro, anche laddove, seguendo la tesi del remittente e contro il “diritto vivente”, volesse sostenersi, la sussistenza di un obbligo, discendente dall’art. 9 della legge n. 207 del 1985 (richiamato dalla difesa delle parti private) o dal d.P.R. n. 483 del 1997 (anch’esso richiamato dalla difesa delle parti private e ritenuto applicabile al caso de quo dalla difesa regionale),, all’utilizzo delle graduatorie anche per la copertura dei posti vacanti, dovrebbe comunque escludersi che un tale obbligo possa vincolare le Regioni.
Parimenti la Regione Puglia esclude che l’art. 12, comma 9, della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005), richiamato dall’ordinanza n. 4770 del 20Q8 del Consiglio di Stato, a sua volta richiamata dall’ordinanza di remissione (nonché dalle parti private costituite), possa costituire un parametro interposto nel proposto giudizio di costituzionalità dell’art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007. Trattandosi, infatti, di fonti di pari grado il loro asserito contrasto non potrebbe in alcun modo far dubitare della legittimità della disposizione sopravvenuta, ma semmai dovrebbe risolversi nel senso della abrogazione della norma anteriore.
La difesa regionale, inoltre, sostiene la natura provvedimentale e transitoria dell’art. 12 della legge della Regione Puglia n. 12 del 2005 ed esclude, pertanto, che da essa possa trarsi alcun principio della materia e sostiene, comunque, che tra questa disposizione e l’art. 3, comma 40, della legge n. 40 del 2007, non sussisterebbe una effettiva incompatibilità, dato che l’art. 12 individuerebbe tre modi indicati per la copertura dei posti vacanti (mobilità, scorrimento delle graduatorie, nuova procedura concorsuale), ma non detterebbe alcun ordine di preferenza, rimettendo alla discrezionalità dell’amministrazione (e, quindi, tanto più a quella di un successivo legislatore) la scelta del modo più opportuno. Ma in ogni caso, secondo la Regione, anche laddove si dovesse ritenere che effettivamente l’art. 12 della legge regionale n. 12 del 2005 individui una preferenza nello scorrimento delle graduatorie rispetto alla indizione di nuove procedure selettive, non potrebbe negarsi la legittimità di una legge sopravvenuta, che per ragionevoli circostanze effettui una scelta diversa.
La difesa regionale analizza, infine, la sentenza n. 215 del 2009 della Corte costituzionale, sostenendo che la stessa non avrebbe ritenuto illegittima in quanto tale l’applicazione della procedura di stabilizzazione al personale dirigenziale sanitario, ma avrebbe ritenuto illegittima la specifica disciplina prevista al, riguardo dal legislatore della Regione Campania per vizi che non sarebbero, tuttavia, riscontrabili nella ben più rigorosa disciplina introdotta dalla Regione Puglia con l’art. 3, comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007.

7. - In prossimità dell’udienza pubblica del 16 novembre 2010 la Asl di Lecce ha depositato una memoria, nella quale, in buona sostanza, ribadisce e sviluppa le argomentazioni già svolte.
In via preliminare, peraltro, la Asl riferisce di avere proceduto allo scorrimento della graduatoria ed all’assunzione nel ruolo dei dirigenti dei due ricorrenti nei giudizi a quibus con delibera 22 dicembre 2009, n. 4105 del Direttore Generale.
Atteso che i ricorrenti hanno dato atto nei giudizi a quibus della cessata materia del contendere e che la Asl ha depositato formale istanza di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel giudizio a quo, la difesa dell’Azienda sanitaria sostiene che i giudizi di costituzionalità sarebbero divenuti inammissibili per irrilevanza o, quantomeno, ritiene necessario che la Corte costituzionale restituisca gli atti ai giudici a quibus per un riesame della rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Considerato in diritto

1. - Con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia).

1.1. - La disposizione censurata nel prevedere che nel triennio 2008-2010 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono, a determinate condizioni, alla stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa con incarico a tempo determinato, dispone, tra l’altro, che “Dal 1° gennaio 2008 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici per i profili professionali, oggetto di stabilizzazione, non possono procedere ad indire ovvero proseguire procedure concorsuali ovvero ad utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all’attuazione del processo di stabilizzazione”.

1.2. - Il TAR remittente è chiamato a decidere in ordine alle impugnazioni proposte da due soggetti inseriti quali idonei in una graduatoria concorsuale della (ex Ausl ora) ASL di Lecce di una serie di provvedimenti della amministrazione regionale della Puglia e della Asl di Lecce e, tra essi, della impugnazione della delibera 1° ottobre 2008, n. 1481 del Direttore Generale della Asl di Lecce, avente ad oggetto l’approvazione degli avvisi pubblici relativi alla stabilizzazione del personale dirigenziale secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 40, della legge regionale n. 40 del 2007.
Il giudice a quo, aderendo in parte alla prospettazione dei ricorrenti nei giudizi a quibus, ritiene che l’art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia, n. 40 del 2007, si porrebbe, anzitutto, in contrasto con l’art. 97, terzo comma, della Costituzione, in quanto, consentendo la stabilizzazione del personale dirigenziale assunto a tempo determinato dalle aziende sanitarie locali e, pertanto, consentendo la copertura da parte di questo personale così detto precario dei posti vacanti nella pianta organica a detrimento di coloro che, come i ricorrenti dei due giudizi a quibus, abbiano partecipato ad un concorso pubblico e siano in attesa di essere nominati sui predetti posti man mano che si rendono vacanti nel corso del biennio successivo alla approvazione della graduatoria in cui sono inseriti, sovvertirebbe un sistema (quello del così detto scorrimento delle graduatorie) che costituirebbe applicazione del principio costituzionale del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
Per il remittente, in particolare, la stabilizzazione del personale così detto precario può rappresentare “una scelta di carattere discrezionale del legislatore come misura rispondente a criteri di politica sociale e, quindi, un’ammissibile deroga al predetto principio fondamentale dell’impiego con le Amministrazioni pubbliche, ma non può arrivare a sovvertire in toto la normativa positiva vigente espressione di principi costituzionali consolidati. Il sistema del concorso pubblico, del resto”, sempre per il remittente, “è essenziale per un servizio particolarmente delicato come quello sanitario che impone l’individuazione dei più idonei attraverso il meccanismo del concorso, con una pluralità di concorrenti con il vaglio di una commissione di esperti né può essere validamente surrogato da una selezione (sia pur definita di natura concorsuale) interamente riservata al personale precario da stabilizzare”.
L’art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia n. 40 del 2007, per il Collegio remittente, si porrebbe, inoltre, in contrasto con i principi di ragionevolezza ed imparzialità della funzione legislativa, in quanto sarebbe diretto a comprimere posizioni in atto o acquisibili a seguito di concorso pubblico.

2. - I due giudizi, stante la sostanziale identità della questione proposta, possono essere riuniti per essere decisi con una unica pronuncia.

3. - Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte dalle parti costituite Silvio Schito e Aldo Pellegrino, ricorrenti nel giudizio a quo, nella loro memoria.
Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sentenza n. 50 del 2010), l’oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è, infatti, limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che, come nel caso di specie, siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze.

4. - Sempre in via preliminare, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità prospettate dalle altre parti costituite.

4.1. - La Asl di Lecce sostiene la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti nei giudizi a quibus, in quanto essi, nelle more del giudizio di costituzionalità, sono stati assunti, avendo la Asl dato luogo, dopo la stabilizzazione dei dirigenti sanitari precari, allo scorrimento delle graduatorie.
In ragione di ciò, la Asl ha chiesto al Tar di riattivare il giudizio e di pronunciare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso dei ricorrenti e chiede alla Corte o di prendere atto immediatamente di una sopravvenuta irrilevanza della questione o di restituire gli atti al Tar remittente, affinché questo valuti il perdurare della questione medesima.
L’eccezione non è fondata, posta l’autonomia del giudizio di costituzionalità rispetto ai giudizi a quibus e dovendo la rilevanza della questione essere valutata alla luce delle circostanze di fatto sussistenti al momento delle ordinanze di remissione, senza che assumano alcun rilievo fatti sopravvenuti.

4.2. - La Regione Puglia sostiene che dal complessivo tenore dell’ordinanza di remissione dovrebbe desumersi che il remittente avrebbe dubitato non della legittimità della procedura di stabilizzazione del personale sanitario dirigente precario, ma soltanto del divieto di utilizzazione delle graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci per la copertura dei posti vacanti destinati all’attuazione del processo di stabilizzazione. Una tale questione sarebbe, tuttavia, inammissibile, perché verrebbe domandata alla Corte costituzionale una sentenza additiva, limitata alla presunta illegittimità costituzionale di detto divieto, senza la prospettazione di “quale sia la congettura additiva destinata a ricolmare il vuoto normativo denunciato”.
L’eccezione non è fondata.
Contrariamente a quanto assume la Regione, proprio dal complessivo tenore dell’ordinanza emerge con chiarezza che il remittente contesta il fatto che la normativa regionale preveda la stabilizzazione del personale dirigente sanitario, mediante un concorso interamente riservato ai precari (e per questa riserva assoluta in contrasto con il principio costituzionale del pubblico concorso), mentre le specifiche argomentazioni in ordine alle conseguenze pregiudizievoli di tale disciplina su quanti siano inseriti in una graduatoria concorsuale ancora valida sono utilizzate soltanto per chiarire la rilevanza della questione rispetto alla specifica posizione di interesse fatta valere dai ricorrenti nei giudizi a quibus.
Il remittente, infatti, sottolinea che “il sistema del concorso pubblico, è essenziale per un servizio particolarmente delicato come quello sanitario che impone l’individuazione dei più idonei attraverso il meccanismo del concorso, con una pluralità di concorrenti con il vaglio di una commissione di esperti né può essere validamente surrogato da una selezione (sia pur definita di natura concorsuale) interamente riservata al personale precario da stabilizzare”.
Questa ultima affermazione comprova che, per il remittente, l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata deriva non dalla preferenza accordata agli stabilizzandi rispetto a chi aspira allo scorrimento delle graduatorie, ma dal fatto che la procedura di stabilizzazione adottata prevede una selezione interamente riservata, coprendo così l’intera pianta organica in violazione del principio costituzionale del pubblico concorso, come evidenzia del resto lo stesso petitum dell’ordinanza di remissione che chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’intero comma 40 dell’art. 3 della legge regionale n. 40 del 2007.

4.3. - La Regione Puglia sostiene l’inammissibilità della questione, perché la legge regionale censurata, limitandosi a recepire la scelta normativa statale, non avrebbe contenuto precettivo suo proprio o, comunque, avrebbe dovuto essere contestata unitamente alla disposizione statale.
L’eccezione non è fondata.
La disciplina statale, nel rimettere ai legislatori regionali la scelta di procedere o meno ad una stabilizzazione del personale regionale precario, anzitutto si riferisce al solo personale non dirigenziale (contrariamente alla disposizione regionale impugnata che si riferisce solo ed espressamente ai dirigenti sanitari precari) e, comunque, pone limiti, essenzialmente di equilibrio finanziario, nell’ambito dei quali la Regione è tenuta ad esercitare le competenze che le spettano nella materia concorrente di tutela della salute.

4.4. - La Regione Puglia fonda una ulteriore eccezione di inammissibilità valorizzando il richiamo effettuato dall’ordinanza di remissione all’ordinanza 2 ottobre 2008, n. 4770 con cui, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha introdotto analogo giudizio di legittimità costituzionale in ordine all’art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia). Secondo la difesa regionale il remittente avrebbe, in questo senso, effettuato una inammissibile motivazione per relationem della questione proposta.
L’eccezione non è fondata, dato che il remittente richiama l’autorità di un precedente giurisprudenziale per rafforzare l’incipit della sua motivazione, ma poi sviluppa adeguatamente e autonomamente una diversa questione, evocando parametri ulteriori e, soprattutto, formulando un petitum divergente da quello richiesto dal Consiglio di Stato.

4.5. - La Regione Puglia sostiene, infine, l’inammissibilità della questione per irrilevanza, atteso che la graduatoria concorsuale in cui sono inseriti i ricorrenti dei due giudizi a quibus, approvata il 21 dicembre 2006 avrebbe perso efficacia sin dal giugno 2007 (rette 2008), ai sensi dell’art. 18, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale), che fissa in diciotto mesi (e non in due anni, come avrebbe erroneamente ritenuto il remittente) il termine di validità ed efficacia delle graduatorie.
L’eccezione, che involge questioni di fatto e di diritto delle quali si sarebbe dovuto discutere nei giudizi a quibus e che comunque non sono riferite dalle ordinanze di remissione, è evidentemente inammissibile.

5. - Nel merito la questione è fondata in riferimento all’art. 97, terzo comma, Cost.
Questa Corte ha da tempo precisato i limiti entro i quali può consentirsi al legislatore di disporre procedure di stabilizzazione di personale precario che derogano al principio del concorso. E può dirsi acquisito l’orientamento, progressivamente consolidatosi, secondo il quale “l’area delle eccezioni” al concorso deve essere “delimitata in modo rigoroso” (sentenza n. 363 del 2006) e deroghe sono legittime solo in presenza di “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico” idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006).
Non può, tuttavia, ritenersi sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la “personale aspettativa degli aspiranti” ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006). Occorrono invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all’esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all’interno dell’amministrazione e non acquisibili all’esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione.
La natura comparativa e aperta della procedura è, pertanto, elemento essenziale del concorso pubblico. Procedure selettive riservate, che riducano irragionevolmente o escludano la possibilità di accesso dall’esterno, violano il “carattere pubblico” del concorso (sentenza n. 34 del 2004). e, conseguentemente, i principi di imparzialità e buon andamento, che esso assicura.

5.1. - Alla luce di quanto appena osservato, deve allora essere dichiarata, in riferimento all’art. 97, terzo comma, Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia n. 40 del 2007, dato che esso prevede una procedura selettiva interamente riservata, in assenza di alcuna peculiare ragione di interesse pubblico.

5.2. - Restano assorbiti gli altri profili di censura.


PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2007, n. 1657 Legge 27.12.2006, art. 1, comma 565. Piano di stabilizzazione del personale precario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 ottobre 2007, n. 1657
Legge 27.12.2006, art. 1, comma 565. Piano di stabilizzazione
del personale precario in servizio
presso le Aziende Sanitarie e degli IRCCS pubblici
in applicazione dell’art. 30 della Legge regionale
16.04.2007, n. 10. Criteri applicativi.
L'Assessore alle Politiche della Salute, Dr.
Alberto Tedesco, sulla base dell'istruttoria espletata
da Responsabile della P.O. "Contrattazione -
Controllo atti dotazione organica delle Aziende
Sanitarie" e confermata dal Dirigente del Settore
Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce
quanto segue:
Il comma 565 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006 n. 296 (finanziaria 2007) ha previsto per gli
enti del Servizio Sanitario Nazionale quanto segue:
- lett. a): le spese del personale per gli anni 2007-
2008 e 2009 a lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell'IRAP, deve corrispondere
a quello dell'anno 2004 diminuito dell'
1,4%.
Al fine della determinazione della spesa dei personale
2004 devono essere considerate anche le spese
per il personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato, con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa o che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
Inoltre, le Aziende Sanitarie della Regione nel
determinare la spesa del personale anno 2004 devono
tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 23
della 1.r.26/2006.
- lett. b) le spese di personale sono considerate al
netto per l'anno 2004 delle spese per arretrati per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro e
per ciascuno degli anni 2007-2008 e 2009 delle
spese derivanti dai rinnovi contrattuali collettivi
nazionali di lavoro. Sono esclusi dalla spesa del personale
sia per l'anno 2004 sia per gli anni 2007-2008
e 2009 quelle a totale carico di finanziamenti comu19612
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 152 del 25-10-2007
nitari o privati e quelle derivanti da assunzioni a
tempo determinato o da contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti
di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12 bis del
D.lgs 502/92 e s. m.
- lett. c) gli enti del Servizio Sanitario Nazionale
per il conseguimento degli obiettivi di contenimento
della spesa di cui alla lettera a) devono
procedere a:
1) individuare la consistenza organica del personale
dipendente a tempo indeterminato in servizio
alla data del 31.12-2006 e la relativa spesa,
2) individuare la consistenza organica del personale
in servizio alla stessa data a tempo determinato,
con contratto di collaborazione coordinato e
continuativa o con altre forme di lavoro flessibile
o con convenzione e la relativa spesa.
3) predispone un programma annuale di revisione
delle predette consistenze finalizzato alla riduzione
della spesa complessiva di personale.
Nell'ambito dei suddetti adempimenti e nel
rispetto degli obiettivi di contenimento della
spesa del personale, le regioni possono valutare
la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro
già coperte da personale precario in posizioni
di lavoro dipendente a tempo indeterminato sulla
base degli indirizzi e principi desumibili dalle
disposizioni di cui ai commi da 513 a 543.
Per quanto sopra, la Regione Puglia ha espresso la
propria volontà di procedere alla stabilizzazione del
personale precario in servizio presso le Aziende
Sanitarie e gli IRCCS pubblici e a tal proposito ha
previsto all'art. 30 della l.r. 16.4.2007 n. 10 che la
Giunta Regionale entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, deliberi un piano per la
suddetta stabilizzazione utilizzando i criteri e le
indicazioni contenute dalla legge finanziaria.
Al fine di dare concreta attuazione alle suddette
disposizioni, è stata avviata un'indagine presso le
Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici finalizzata
ad acquisire i dati relativi a:
- spesa del personale anno 2004 valorizzata ai
sensi dell'art. 23 della l.r. 26/06
- spesa del personale anno 2006
- numero dei posti coperti da personale a tempo
determinato o con altre tipologie di incarico e
relativo costo, distinto per profilo professionale
- numero dei posti vacanti residui, disponibili per
la stabilizzazione, distinto per profilo professionale.
I dati trasmessi dalle Aziende sono riportati nell'allegato
A) a fame parte integrante dei presente
schema di provvedimento.
Si ritiene che le Aziende Sanitarie e gli IRCCS
pubblici possano avviare il processo di stabilizzazione
di cui al comma 565 dell'art. 1 della L. 296/06
nel rispetto della riduzione della spesa del personale
anno 2007-2008-2009 nella misura dell' 1.4% per
anno, calcolato sulla spesa del personale anno 2004
così come previsto dal medesimo articolo nonché
nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in
attuazione del protocollo d'intesa Stato-regioni del
23.3.2005
La suddetta riduzione per l'Azienda BAT deve
essere calcolata nella misura dello 0,4% sulla spesa
del personale 2006, in virtù delle disposizioni di cui
alla lett.c) del comma 1 dell'art. 23 della l.r. 26/06.
Le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici adottano
il programma di stabilizzazione del personale
che dovrà trovare applicazione nell'arco della legislatura,
in analogia a quanto previsto dall'Intesa sul
lavoro pubblico e sulla riorganizzazione della
Amministrazione Pubblica del 6 aprile 2007 richiamata
dalla circolare del Ministro per le Riforme e le
Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni n. 7
del 30 aprile 2007 riguardante le direttive sull'applicazione
dei commi relativi alla stabilizzazione.
Il suddetto programma dovrà essere predisposto
sulla base dei presupposti e requisiti fondamentali,
quali:
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 152 del 25-10-2007 19613
- profilo professionale non dirigenziale
- vacanza del posto nella dotazione organica
vigente
- contenimento della spesa prevista dalle leggi
finanziarie nazionali e regionali.
Nel caso in cui i posti vacanti siano inferiori al
numero di personale da stabilizzare, le Aziende
modificheranno la dotazione organica prioritariamente
mediante la trasformazione di posti ad invarianza
della spesa e secondo le modalità e le procedure
di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.
3286 del 31.7.1998.
Detto provvedimento, accompagnato da una relazione
del Collegio dei Revisori che attesti il rispetto
del contenimento della spesa e dell'equilibrio economico-
finanziario, deve essere trasmesso al
Settore competente dell'Assessorato alle Politiche
della Salute, al fine del monitoraggio dell'attuazione
del programma.
Il provvedimento relativo al programma di stabilizzazione
deve essere predisposto su base quadriennale
ed essere inserito nei piani annuali del fabbisogno
di personale, da allegare al bilancio di previsione
sottoposto al visto di congruità da parte della
Regione. L'andamento del programma anche dal
punto di vista finanziario sarà oggetto di valutazione
annuale in sede di controllo del bilancio consuntivo.
Sulla base del suddetto piano quadriennale e
annuale, le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici
provvedono ad emanare appositi avvisi di selezione
che in coerenza con i principi sanciti dal comma 3
dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001 in tema di pubblicità,
trasparenza e pari opportunità, devono essere
pubblicati sul BURP.
Detti avvisi devono essere distinti per profilo professionale,
con l'indicazione dei posti disponibili a
cui possono partecipare i dipendenti a tempo determinato,
in servizio alla data di adozione del presente
provvedimento, presso l'Azienda Sanitaria e
l'IRCCS pubblico che bandiscono l'avviso, in possesso
dei seguenti requisiti:
a) possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno.
E'possibile derogare a tale requisito
esclusivamente per il personale assunto sulla
base di procedure che prevedevano al tempo titoli
di studio diversi;
b) assunzione mediante procedura selettiva di natura
concorsuale (concorso pubblico, avviso pubblico):
rientrano in questa categoria anche coloro
i quali sono soggetti alla normativa di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) assunzione in assenza di procedura selettiva
d) anzianità di servizio di almeno tre anni anche
non continuativi o in alternativa:
- anzianità di servizio di almeno tre anni da conseguire
nell'arco del quadriennio 2007-2010 o in
alternativa:
- anzianità di servizio di almeno tre anni anche
non continuativa conseguita nel quinquennio anteriore
alla data di adozione del presente provvedimento.
Al fine del computo dell'anzianità di servizio per
l'accesso alla selezione è valutabile anche quello
prestato presso tutte le Aziende Sanitarie della
Regione.
Possono partecipare anche coloro che pur non
essendo in servizio alla data di adozione del presente
provvedimento, abbiano svolto presso l'Azienda
Sanitaria e 1'IRCCS pubblico che bandiscono l'avviso,
almeno un anno di incarico a tempo determinato
e che abbia comunque maturato un'anzianità di
servizio di almeno tre anni anche non continuativi
nel quinquennio anteriore alla data di adozione del
presente provvedimento anche presso altre Aziende
Sanitarie ed IRCCS pubblici della Regione.
Il personale in possesso dei requisiti di cui alle
lett. a) b) e c) che si trovi in una delle condizioni
riportate nella lettera d) e i soggetti di cui al paragrafo
precedente, dovranno essere inclusi in un elenco,
predisposto sulla base dei seguenti punteggi:
19614 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 152 del 25-10-2007
- anzianità di servizio presso l'azienda che bandisce
l'avviso -punti i per anno o frazione superiore
a sei mesi
- anzianità di servizio presso altre aziende della
regione -punti 0,50 per anno o frazione superiore
a sei mesi
- altri titoli professionali e di studio: sono valutati
i titoli professionali e di studio, fatta eccezione di
quello richiesto per l'accesso, tenuto conto dell'attinenza
dei titoli con il profilo professionale
da coprire - massimo punti 1.
Per il personale assunto in assenza di procedure
selettive di natura concorsuale, inserito nel suddetto
elenco le Aziende Sanitarie e gli IRCCS devono
subordinare l'assunzione definitiva al superamento
di una procedura interna disposta secondo le modalità
di cui all'art. 30, comma 2, della 1.r.26/06.
Il suddetto elenco resta valido fino al completamento
del processo di stabilizzazione.
Al personale in servizio presso le Aziende
Sanitarie e gli IRCCS pubblici, destinatario della
stabilizzazione, fino alla stipula del contratto a
tempo indeterminato, viene prorogato il contratto in
essere a tempo determinato. (comma 519)
Definito il programma di stabilizzazione sopra
citato, le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici,
nell'ambito della disponibilità residua dei posti e nel
rispetto dei criteri e presupposti indicati dal presente
provvedimento indicono nuovo avviso con le
stesse modalità e procedure sopra descritte al quale
possono partecipare coloro che pur in possesso dei
requisiti sopra riportati non hanno potuto usufruire
della stabilizzazione nell'Azienda Sanitaria o
nell'IRCCS pubblico presso i quali prestano o
abbiano prestato servizio.
I candidati appartenenti a quest'ultima tipologia
devono presentare domanda ad una sola Azienda
Sanitaria della Regione
Gli elenchi sono validi fino al completamento del
processo di stabilizzazione.
Nei limiti economico-finanziari, di cui alla lett. a)
del comma 565 dell'art. i della L.296/2006 nonché
nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in
attuazione del protocollo d'intesa Stato?regioni del
23.3.2005 e in presenza di residui posti vacanti
rispetto al suddetto programma di stabilizzazione, le
Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono a
stabilizzare il personale con il quale abbiano stipulato
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
e che abbia raggiunto almeno un anno di
collaborazione alla data di adozione del presente
provvedimento, riservando allo stesso una quota del
60% nelle procedure concorsuali bandite ai sensi del
DPR 220/01.
Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) pubblici "Giovanni Paolo II" di
Bari e "S. de Bellis" di Castellana Grotte, procedono
alla stabilizzazione del personale non dirigenziale,
comunque assunto nell'ambito delle attività di
ricerca. Per la stabilizzazione del suddetto personale
il costo è sostenuto anche con il fondo costituito
ai sensi dell'art. 1 comma 520 della Legge
296/2006.
Nelle more della conclusione dell'intero processo
di stabilizzazione, le Aziende limiteranno il ricorso
alle assunzioni a tempo determinato ad eccezione di
quelle effettuate per l'attuazione di progetti con
finanziamenti finalizzati.
Inoltre per i profili professionali del compatto,
oggetto del processo di stabilizzazione, le Aziende
Sanitarie e gli IRCCS pubblici non possono procedere
ad indire e/o proseguire
procedure concorsuali ovvero ad utilizzare le graduatorie
di concorsi già espletati per la copertura dei
posti vacanti da destinare all'attuazione del suddetto
processo.
Le procedure concorsuali espletate in applicazione
dell'art. 12 della l.r. 12/05 modificato dall'art.2
della Lr. 14/05 per le quali, alla data del presente
schema di provvedimento, non siano state approvate
le graduatorie sono sospese sino a conclusione
delle procedure di stabilizzazione. Successivamente
le procedure concorsuali possono essere riprese
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 152 del 25-10-2007 19615
ovvero possono essere utilizzate le graduatorie già
approvate, esclusivamente in presenza di residui
posti vacanti e nei limiti economico finanziari previsti
dalle leggi nazionali e regionali citate.
I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie insistenti
nel territorio delle Province di Bari e Barletta-
Andria e Trani, in applicazione dell'art. 20 commi 5
e 6 della l.r. 20/2005 e della deliberazione di Giunta
Regionale n. 279/06, destinano una percentuale,
nell'ambito del 10% dei posti vacanti, finalizzati al
processo di stabilizzazione, ai lavoratori in mobilità,
già dipendenti delle Aziende Sanitarie private della
Regione, che siano inseriti nelle graduatorie approvate,
ai sensi dei citati commi 5 e 6 ovvero a seguito
di una procedura selettiva espletata con i criteri e
le modalità previste dal:
1) comma 4, art. 4 della l.r. n.20/06 - deliberazione
di G.R. n. 279/06 per la categoria di personale
per l'accesso alla quale è richiesto il solo titolo di
studio della scuola secondaria inferiore;
2) comma 2, art. 30 della l.r. n. 26/06 per le altre
categorie del personale del comparto.
E' escluso dall'intero processo di stabilizzazione il
personale utilizzato mediante contratti con Agenzie
di somministrazione in quanto gli stessi, effettuando
temporaneamente la propria prestazione lavorativa,
risultano dipendenti dell'agenzia stessa ad eccezione
del personale di cui all'art. 10 comma 3, della l.r.
39/06, in quanto rientrante nella fattispecie individuata
al secondo punto della lett. d).
Il presente schema di deliberazione è stato sottoposto
al confronto con le OO.SS. di categoria in
applicazione del Protocollo d'intesa sul sistema
delle relazioni sindacali di cui alla deliberazione di
Giunta Regionale n. 1974 del 28.12.2005.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.
28/01 e s.m.i.
Dal presente provvedimento non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale.
L'assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate , propone alla
Giunta regionale l'adozione del conseguente atto
finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.
Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.
4, comma 4, lett.k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta
dell'Assessore alle Politiche della Salute;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile della P.O. dell'uff.
1 e dal Dirigente del Settore Assistenza
Ospedaliera e Specialistica;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di disporre, ai sensi dell'art. 30 della 1.r. 16 aprile
2007 n. 10, che le Aziende Sanitarie e gli
IRCCS pubblici avviino, secondo le modalità, le
procedure e i criteri in narrativa esposti e quivi
interamente riportati a farne parte integrante e
sostanziale, il processo di stabilizzazione del
personale precario nei limiti economico-finanziari
previsti dall'art. 1, comma 565 della legge
finanziaria n. 296/06 e nel rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica in attuazione del protocollo
d'intesa Stato-regioni del 23.3.2005;
- di stabilire che le suddette Aziende Sanitarie ed
IRCCS pubblici adottino il relativo piano di stabilizzazione
e lo trasmettano al Settore
Assistenza Ospedaliera e Specialistica
dell'Assessorato alle Politiche della Salute;
- di pubblicare il presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
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19628 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 152 del 25-10-2007
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 152 del 25-10-2007 19631
19632 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 152 del 25-10-2007
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Decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368

Decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368
Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2001, n. 235
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES
Nota: Testo aggiornato al luglio 2009
Preambolo
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP;
Vista la legge 29dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;
Acquisiti i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della
giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1 - Apposizione del termine
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria
attività del datore di lavoro.
2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto
nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma l.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale,
non sia superiore a dodici giorni.
Articolo 2 - Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi Aeroportuali
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando
l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed
abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai
passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di
ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al
quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono,
risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può
essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della
direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le
organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da
parte delle aziende di cui al presente articolo.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese
concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi,
compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e
nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno
cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono
comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma.
Articolo 3 - Divieti
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di
lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Articolo 4 - Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una
sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa
per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la
durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del
termine stesso è a carico del datore di lavoro.
Articolo 4 Bis - Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in
materia di apposizione e di proroga del termine
1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte
salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il
datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo
compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
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Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale del n. 214 del 14
luglio 2009
Articolo 5 - Scadenza del termine e sanzioni - Successione dei contratti
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al
lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto
pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun
giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore
a sei mesi nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4 bis, ovvero oltre il
trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza
dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla
data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si
considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate
senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato
dalla data di stipulazione del primo contratto.
4 bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte
salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di
mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore
abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,
indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il
rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto
disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra
gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga
presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un
rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato
rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis non trovano applicazione nei confronti delle attività
stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e
successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi
comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative.
4 quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte
salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a
termine.
4 quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza,
rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime
attività stagionali.
4 sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4 quater e 4 quinquies può essere esercitato a
condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro
rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue
entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Articolo 6 - Principio di non discriminazione
1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la
tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i
lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello
stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione
al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto
a termine.
Articolo 7 - Formazione
1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed
adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici
connessi alla esecuzione del lavoro.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi
possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato
ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e
migliorarne la mobilità occupazionale.
Articolo 8 - Criteri di computo
1. Ai fini di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori con contratto a tempo
determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.
Articolo 9 - Informazioni
1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi
definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti
vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di
ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.
2. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalità e contenuti delle informazioni da
rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende.
Articolo 10 - Esclusioni e discipline specifiche
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da
specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso
il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro
dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per
l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi
stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro
cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 bis, é consentita la stipulazione di contratti di lavoro
a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono
comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice
civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per
quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione
ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo
10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del
contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti
da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco
allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.
Articolo 11 - Abrogazioni e disciplina transitoria
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n.
230 e successive modificazioni, l'articolo 8 bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l' articolo 23 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono
espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.
2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e
salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro
effetti fino alla scadenza.
4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367 non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.
Articolo 12 - Sanzioni
1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 6, il datore di lavoro è punito con la sanzione
amministrativa da L. 50.000 (pari a 25,82 euro) a L. 300.000 (pari a 154,94 euro). Se l'inosservanza si
riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 (pari a 154,94
euro) a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

giovedì 21 aprile 2011

Stabilizzati in Puglia

Stabilizzati in Puglia: medici, infermieri e amministrativi, la Consulta blocca la legge regionale e la Regione manda tutti a casa! Ma che Regione è questa che butta il bambino con l’acqua sporca senza cercare una soluzione?
Comitato stabilizzati trombati della Regione Puglia

martedì 12 aprile 2011

Il doppiopesismo della claque - [ Il Foglio.it › La giornata ]

Il doppiopesismo della claque - [ Il Foglio.it › La giornata ]

Dolore nel bambino: il paracetamolo farmaco di prima scelta

Dolore nel bambino: il paracetamolo farmaco di prima scelta

Non c’è differenza tra ibuprofene e paracetamolo per quanto riguarda il trattamento del dolore in pediatria: questo il risultato di uno studio pubblicato su Emergency Medicine Australasia.

Lo studio in questione ha analizzato i dati relativi al dolore sofferto da bambini (con un’età compresa tra 5 e 14 anni) arrivati in pronto soccorso per la frattura di un arto. Ai bambini veniva somministrato ibuprofene alla dose di 10mg/kg o paracetamolo alla dose di 15mg/kg. Lo studio ha difatti mostrato come non ci sia differenza tra i due farmaci nell’efficacia analgesica.

Nello stesso studio si sottolinea la necessità di evitare di sotto dosare il paracetamolo e di assicurarsi invece di raggiungere sempre i 15mg/kg pro dose, affinché l’efficacia analgesica del farmaco sia correttamente espressa.

In tal senso la nuova formulazione del paracetamolo in sciroppo senza zucchero, oggi in commercio, rappresenta un valido aiuto per i genitori e per i pediatri perché consente di somministrare la giusta quantità di farmaco: grazie alla presenza di una siringa dosatrice anche il bambino più reticente assume effettivamente la dose indicata. Risulta evidente l’importanza di un corretto dosaggio soprattutto se il sintomo si presenta più volte nel corso della giornata.

Queste evidenze confermano dunque la sicurezza del paracetamolo quale farmaco analgesico antipiretico di prima scelta in pediatria. Difatti il paracetamolo è l’unico antipiretico indicato anche nei neonati che può essere assunto fino a 4/6 al giorno (dose massima giornaliera 60/80 mg/Kg) a differenza dell’ibuprofene che può essere utilizzato a partire dai 3 mesi di vita e può al massimo essere assunto 3 volte al giorno per non superare la dose massima giornaliera (30mg/Kg).

La Gazzetta del Mezzogiorno.it | Riordino sanità sindaci in rivolta in Regione Puglia

La Gazzetta del Mezzogiorno.it | Riordino sanità sindaci in rivolta in Regione Puglia

Valse by Carulli (www.learnclassicalguitar.com)

Smooth Jazz Saxophone Artist Charley Langer - Never the Same

domenica 3 aprile 2011

Insonnia: i cibi giusti per dormire bene

Insonnia: i cibi giusti per dormire bene


Il riposo è una fase molto importante della nostra giornata, perché aiuta il nostro fisico a riprendersi dalle fatiche e dallo stress quotidiano.

Ma se non si riesce a riposare bene? Ah, beh! In quel caso lo stress accumulato al lavoro non se ne va e, anzi, si accumula il giorno successivo rendendoci degli esseri umani con la sindrome di Dottor Jekyll & Mister Hyde: diventiamo lunatici, nervosi, altamente irritabili e poco propensi al dialogo, perdendo una qualsiasi connessione con il senso reale delle cose.

Ma allora che fare?

Ad offrirci dei consigli utili su come combattere questo fastidioso disturbo è addirittura la Coldiretti che è scesa in campo in questi giorni, in concomitanza con il cambiamento dell'ora legale, per aiutarci a dormire bene, migliorando la nostra alimentazione.

I cibi anti-insonnia sono dunque: pane, riso, pasta, lattuga, radicchio, formaggi freschi, aglio, uova bollite e frutta dolce. E, l'immancabile, tazza di latte caldo.

Assolutamente da evitare curry, spezie in generale e cose troppo salate (anche il brodo da cucina va eliminato). Limitare al massimo cioccolato, cacao, the e caffé.

La Gazzetta del Mezzogiorno.it | Il Bari vince a Parma e guarda alla prossima

La Gazzetta del Mezzogiorno.it | Il Bari vince a Parma e guarda alla prossima