file:///C:/Users/Dott.%20Carmine/Downloads/googlec2eada4b758b0748%20(1).html Dr. Carmine Capasso Otorino Bari: Decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368

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venerdì 22 aprile 2011

Decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368

Decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368
Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2001, n. 235
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES
Nota: Testo aggiornato al luglio 2009
Preambolo
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP;
Vista la legge 29dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;
Acquisiti i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della
giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1 - Apposizione del termine
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria
attività del datore di lavoro.
2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto
nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma l.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale,
non sia superiore a dodici giorni.
Articolo 2 - Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi Aeroportuali
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando
l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed
abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai
passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di
ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al
quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono,
risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può
essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della
direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le
organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da
parte delle aziende di cui al presente articolo.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese
concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi,
compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e
nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno
cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono
comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma.
Articolo 3 - Divieti
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di
lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Articolo 4 - Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una
sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa
per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la
durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del
termine stesso è a carico del datore di lavoro.
Articolo 4 Bis - Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in
materia di apposizione e di proroga del termine
1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte
salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il
datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo
compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
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Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale del n. 214 del 14
luglio 2009
Articolo 5 - Scadenza del termine e sanzioni - Successione dei contratti
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al
lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto
pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun
giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore
a sei mesi nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4 bis, ovvero oltre il
trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza
dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla
data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si
considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate
senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato
dalla data di stipulazione del primo contratto.
4 bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte
salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di
mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore
abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,
indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il
rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto
disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra
gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga
presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un
rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato
rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis non trovano applicazione nei confronti delle attività
stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e
successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi
comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative.
4 quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte
salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a
termine.
4 quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza,
rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime
attività stagionali.
4 sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4 quater e 4 quinquies può essere esercitato a
condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro
rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue
entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Articolo 6 - Principio di non discriminazione
1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la
tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i
lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello
stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione
al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto
a termine.
Articolo 7 - Formazione
1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed
adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici
connessi alla esecuzione del lavoro.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi
possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato
ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e
migliorarne la mobilità occupazionale.
Articolo 8 - Criteri di computo
1. Ai fini di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori con contratto a tempo
determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.
Articolo 9 - Informazioni
1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi
definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti
vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di
ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.
2. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalità e contenuti delle informazioni da
rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende.
Articolo 10 - Esclusioni e discipline specifiche
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da
specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso
il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro
dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per
l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi
stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro
cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 bis, é consentita la stipulazione di contratti di lavoro
a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono
comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice
civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per
quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione
ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo
10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del
contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti
da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco
allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.
Articolo 11 - Abrogazioni e disciplina transitoria
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n.
230 e successive modificazioni, l'articolo 8 bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l' articolo 23 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono
espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.
2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e
salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro
effetti fino alla scadenza.
4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367 non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.
Articolo 12 - Sanzioni
1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 6, il datore di lavoro è punito con la sanzione
amministrativa da L. 50.000 (pari a 25,82 euro) a L. 300.000 (pari a 154,94 euro). Se l'inosservanza si
riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 (pari a 154,94
euro) a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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